Statuto

Tabella dei Contenuti

Art. 1 – Costituzione

E’ costituito:

tra le Federazioni Regionali Molisane dell’Artigianato C.N.A. MOLISE,  CONFARTIGIANATO MOLISE, A.M.A.-CASARTIGIANI. 

e le Organizzazioni Regionali dei sindacati dei lavoratori C.G.I.L. – C.I.S.L. e U.I.L., nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro, una libera associazione di natura sindacale non lucrativa ai sensi del capo II, libro Primo del Codice Civile, denominata “ENTE BILATERALE REGIONALE DELL’ ARTIGIANATO MOLISANO” di seguito, per brevità, indicata come “E.B.R.A.M.”.

Art. 2 –  Finalità, Compiti e Scopi

L’E.B.R.A.M., costituito in applicazione agli accordi interconfederali del 21/12/83, 27/02/87, 21/07/88, 03/08/92, 03/12/92, 22/06/93, 21/04/97, Legge 20/05/93 n. 151 e delle relative intese regionali del 15/12/93, 22/02/94 e 19/06/97, e successive integrazioni e modifiche.

Rientra nei compiti istituzionali dell’ E.B.R.A.M., da definirsi ulteriormente nelle modalità e nei tempi di attuazione, il perseguimento delle seguenti attività:

a)  rappresentanza istituzionale dell’ Ente nei confronti dei vari soggetti terzi in relazione alla propria attività;

b) valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni sindacali nell’ artigianato e le relative esperienze di gestioni bilaterali, confederali e di categoria;

c) salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale attivando prestazioni rivolte a sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;

d) promozione della mutualità attraverso prestazioni di previdenza e di assistenza sia a favore dei lavoratori sia a favore di titolari di impresa, soci, collaboratori familiari;

e) sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte tra le organizzazioni dell’ Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

f) raccolta delle risorse e loro gestione secondo le prestazioni e le provvidenze previste dagli accordi fra i Soci;

g) promozioni di indagini e ricerche sul comparto artigianato;

h) partecipazione alle politiche formative regionali, nazionali  e comunitarie, sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi , progettazione e/o realizzazione di standard e modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

i) organizzazione del sistema informativo e promozionale dell’ attività dell’ Ente per far conoscere i vari servizi offerti alle imprese e ai loro dipendenti;

l) attribuzione all’ E.B.R.A.M. di altre competenze che potranno essere demandate da accordi interconfederali e/o categoriali nazionali e/o regionali;  

m) promozione e produzione diretta o tramite le proprie strutture, di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri aderenti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità. 

Il regolamento dell’Ente disciplinerà l’attuazione degli scopi sopra definiti.

Le parti hanno facoltà di chiedere la revisione del regolamento, con preavviso di tre mesi, all’assemblea prevista dal presente statuto. Il comportamento dell’Ente in materia contributiva e fiscale sarà conforme alle normative vigenti in materia.

Art. 3 –  Sede, Funzione e Durata

L’E.B.R.A.M. ha sede in Campobasso, in P.zza della Vittoria n. 6. Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà modificare la propria sede che sarà comunque nel Comune di Campobasso. Con apposite determinazioni dell’Assemblea possono essere istituite unità gestionali territoriali con compiti operativi.

Qualsiasi variazione di sede non comporta modifiche ai patti sociali.

L’E.B.R.A.M. adempie alle proprie funzioni quali sono indicate nel presente statuto e nel regolamento, a favore dei dipendenti delle imprese che operano nel territorio della Regione Molise, e che sono tenute ad applicare i CCNL che hanno recepito gli Accordi Interconfederali del 21/07/88, del 03/08/92, del 03/12/92, del 22/06/93 e 21/04/97, e successive integrazioni e modifiche, ovvero i Contratti Collettivi Regionali per i settori scoperti e a favore degli imprenditori artigiani e per il sostegno dell’impresa.

La durata dell’E.B.R.A.M. è indeterminata nel tempo.

Art. 4 – Articolazione

L’Ente potrà utilizzare, senza alcun onere come propri recapiti periferici, tutte le articolazioni degli uffici e sedi locali dei soci fondatori di cui al successivo art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 11 con apposito regolamento, potrà costituire appositi comitati preposti alla gestione dei fondi già previsti con appositi accordi:

  • fondo di sostegno al reddito dei lavoratori e di sostegno alle imprese;
  • fondo di rappresentanza sindacale;

e quelli da costituirsi, quali, fondo per la formazione ed altri eventuali.

Art. 5 – Soci

Sono “Soci Fondatori” dell’E.B.R.A.M.:

  1. le Organizzazioni Regionali dell’artigianato nelle denominazioni di cui all’atto costitutivo (C.N.A. MOLISE, CONFARTIGIANATO MOLISE, A.M.A.-CASARTIGIANI) successivamente denominate OO.AA.;
  2. le Organizzazioni Regionali dei Lavoratori nelle denominazioni di cui all’atto costitutivo (CGIL – CISL – UIL), successivamente denominate OO.SS..

Anche se fusi tra loro e/o con denominazione variata, unicamente tali soci manterranno, anche in futuro, la denominazione di “Soci Fondatori”.

Il socio fondatore potrà revocare e sostituire i membri dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione da esso designati in qualsiasi momento, mediante invio di lettera raccomandata, contenente la deliberazione di merito, alla Presidenza dell’E.B.R.A.M..

I Soci Fondatori hanno anche la qualifica di Soci Ordinari nella vita attiva e passiva degli Organi amministrativi e direttivi (diritti e poteri).

I Soci Ordinari sono tutti coloro che, a seguito di formale accoglimento della relativa domanda di ammissione da parte dell’ Assemblea dei Soci, assumeranno pari diritti negli organismi.

Il Socio Ordinario deve dimostrare, all’atto della richiesta di ammissione, di avere una rappresentanza Regionale.

Nell’ ambito della disciplina concernente la partecipazione alla vita dell’ Ente di natura sindacale, è consentito l’ esclusione dell’ obbligo delle clausole di cui alle lettere c) e d) del comma 4 quinquies, art. 5, Legge 460/97.

Art. 6 – Cessazione da Socio

La qualifica di socio si estingue con:

a) lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione, per qualsiasi causa, dell’Ente;

b) la cessazione delle associazioni OO.AA. e OO.SS. “soci fondatori”;

c) l’esclusione, deliberata dall’Assemblea, per omissioni di versamenti contributivi, o altre gravi mancanze dei soci nei confronti dell’E.B.R.A.M..

I soci non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati in caso di cessazione dall’iscrizione all’Ente. Restano ferme le obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’E.B.R.A.M.

Art. 7 – Contributi, Versamenti, Riscossione

L’E.B.R.A.M.  trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

  1. dalla contribuzione a carico delle imprese a seguito di obblighi derivanti da contratti, accordi o leggi;
  2. dalla contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti;
  3. da eventuali contributi pubblici e privati;
  4. da eventuali proventi derivati da iniziative sociali;
  5. dalla contribuzione relativa alle finalità mutualistiche derivanti da accordi sindacali nazionali o regionali, confederali e di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare di tali contributi tenuto conto degli accordi intervenuti tra i Soci.

L’E.B.R.A.M. potrà inoltre essere delegato a riscuotere, sulla base di precisi mandati, versamenti,  quote associative, o contributi definiti dalle singole organizzazioni, previa verifica gestionale tra le parti.

Art. 8 – Organi dell’E.B.R.A.M.

Sono organi dell’Ente Bilaterale della Regione Molise :

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato di Presidenza;
  • il Presidente e il Vice Presidente ;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le decisioni dell’Assemblea di cui all’art. 9  e del Consiglio di Amministrazione verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste dagli artt. successivi.

In caso di parità di voti la controversia verrà discussa dai soci fondatori in sede negoziale esterna all’Ente e la soluzione verrà proposta all’Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

Gli organi di cui sopra con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti sono paritetici fra le OO.AA. e le OO.SS.. 

Art. 9 – Assemblea

I Soci Fondatori nominano 18 componenti, di cui 9 espressi dalle OO.AA. e 9 dalle OO.SS., i quali costituiscono l’Assemblea dell’E.B.R.A.M. Nell’eventualità di adesione e accettazione di  un nuovo Socio Ordinario – per esempio tra le OO.AA. –  avendo questi diritto di rappresentanza in Assemblea, provvederà a nominare i suoi 3 rappresentanti in seno alla stessa. In questo caso, mantenendo fede allo spirito della piena bilateralità, si rideterminerà anche il numero dei rappresentanti delle OO.SS. in seno all’Assemblea dei soci, aumentando di una unità ciascuna sigla Sindacale. Pertanto – in caso in cui sia presente un Socio Ordinario, oltre ai Soci Fondatori – l’Assemblea sarà costituita da 24 Componenti: 12 in rappresentanza delle OO.AA. e 12 in rappresentanza delle  OO.SS..

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed in entrambi i casi è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, affisso all’albo sociale, nonché mediante raccomandata, fax o P.E.C. (posta elettronica certificata) inviata ai soci fondatori con preavviso di giorni 8 dalla data dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e delibera:

  • sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’attività svolta dall’E.B.R.A.M.;
  • sul bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio e, qualora lo richiedano particolari esigenze o condizioni, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • sulla    nomina   dei    componenti    del    Consiglio    di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, così come designati dai soci fondatori;
  • su eventuali altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata, con le modalità stabilite per quella ordinaria, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o a richiesta di almeno due soci fondatori.

L’Assemblea straordinaria delibera comunque sulle modifiche allo statuto che non hanno attinenza alla materia contrattuale, e sull’eventuale scioglimento dell’Ente.

Art. 10 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea di norma si esprime con voto palese; su richiesta di almeno un terzo dei presenti, si ricorre al voto segreto.

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita ed in grado di deliberare a maggioranza di voti, con la presenza di almeno i due terzi dei componenti di persona o per delega.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno un giorno dopo la prima; quella ordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Ente, con la presenza di almeno i due terzi dei membri aventi diritto al voto, e le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal vice Presidente e in mancanza di entrambi dal componente più anziano di età presente in assemblea.

L’assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove.

E’ ammessa la delega per iscritto da un componente ad un altro componente; ogni componente non potrà avere più di una delega.

Ai lavori dell’assemblea parteciperanno senza diritto di voto, il Direttore  con funzioni di segretario ed il Collegio dei revisori dei Conti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente o Vice Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione e suoi poteri

Il Consiglio di Amministrazione dell’E.B.R.A.M. è composto da  6 componenti espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. in rappresentanza dei Soci Fondatori e nominati dall’Assemblea Ordinaria di cui fanno parte, oltre all’eventuale rappresentanza del Socio Ordinario se presente. In questo caso si rideterminerà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione portandolo ad 8 unità di cui: 4 unità espresse dalle OO.AA. e 4 unità espresse dalle OO:SS.. Se il Socio Ordinario è espressione delle OO.AA., per il principio della Bilateralità il quarto componente delle OO.SS. sarà designato dall’Organizzazione Sindacale che nel  triennio assumerà la Vicepresidenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui un componente eletto cessi, per qualsiasi causa, dal mandato conferitogli dalla organizzazione di appartenenza, prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro componente nominato dal Consiglio stesso su designazione dell’organizzazione di appartenenza; la nomina dovrà essere ratificata nella prima assemblea ordinaria. 

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’E.B.R.A.M., salvo quelli spettanti all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, lì dove lo ritiene opportuno e necessario:

  1. il Direttore, estraneo al consiglio stesso e ne stabilisce le funzioni.
  2. i comitati per la gestione dei fondi previsti dall’Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà i rimborsi ai soci fondatori per i costi sostenuti nella gestione dell’attività dell’Ente; delibererà altresì un eventuale compenso e/o il rimborso spese da riconoscere alle persone che all’interno dell’Ente rivestono la qualifica di:

  1. Componente dell’Assemblea;
  2. Componente del Consiglio di Amministrazione;
  3. Presidente;
  4. Vice Presidente;
  5. Direttore
  6. Comitati

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore, con voto consultivo, e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Direttore, di norma una volta al mese, mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C., ai componenti, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, e comunicato almeno 5 giorni prima della riunione.

Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti o il Presidente dei Revisori dei Conti ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente o Vice Presidente e dal Direttore con funzioni di segretario.

Art. 13 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.Il Comitato di Presidenza ha il compito di predisporre le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, proporre e studiare le soluzioni più idonee e programmare le attività per il raggiungimento degli scopi dell’Ente.

Eccezionalmente, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Comitato di Presidenza specifiche funzioni.

Art. 14 – Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno tra i consiglieri designati dalle OO.AA.Nella stessa votazione viene eletto il  Vice Presidente che ha funzioni vicarie a quelle del Presidente. Il Vice Presidente è eletto tra i consiglieri designati dalle OO.SS.. Entrambi durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo mandato.

Il Presidente, in armonia con il Vice Presidente, impartisce al Direttore le disposizioni necessarie per la esecuzione delle deliberazioni degli organi, sovrintende alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e all’applicazione del presente Statuto. 

In assenza del Direttore, tali mansioni vengono svolte dal Comitato di Presidenza.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.

Art. 15 – Rappresentanza Legale

Il Presidente é il legale rappresentante dell’E.B.R.A.M..

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 16 – Il Direttore

Il Direttore dell’E.B.R.A.M. viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ne fissa  i compiti e le attribuzioni.

Il Direttore cura la tenuta dei libri sociali e dà attuazione alle deliberazioni degli organi.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti all’Albo dei Revisori Legali dei Conti. 

Viene eletto dall’Assemblea dei soci al di fuori dei suoi membri di comune accordo tra le OO.AA. e le OO.SS., rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio e redige la relazione illustrativa per l’Assemblea; controlla la regolarità della documentazione e le scritture contabili.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi, ed assiste alle riunioni dell’Assemblea  e del Consiglio di Amministrazione.

Ai Revisori è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato, all’atto della nomina, dall’Assemblea di Soci. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti viene affidata, oltre alla vigilanza sull’amministrazione, la revisione legale dei conti.

Art. 18 – Deliberazioni

Gli organi dell’Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con lo statuto, il regolamento, e gli accordi citati in premessa, ovvero con gli eventuali accordi modificativi, integrativi o attuativi.

Art. 19 – Patrimonio dell’E.B.R.A.M.

Il patrimonio dell’E.B.R.A.M. è costituito:

a) dai beni di proprietà dell’Ente e dalle somme versate dai soci;

b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) da somme che, per qualsiasi altro titolo, dovessero essere introitate dall’Ente.

L’esercizio sociale dell’Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti è approvato entro e non oltre il 30 aprile dell’ anno successivo. Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/98.

Art. 20 – Avanzi di Gestione

Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati come stabilirà l’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

In ogni caso, nel rispetto del principio di mutualità, è comunque vietata la distribuzione ai soci, sia in forma diretta che indiretta e sia durante la vita che all’atto dello scioglimento dell’Ente, di somme derivanti da avanzi e/o fondi o riserve comunque costituiti ed alimentati. 

Art. 21 – Scioglimento e Cessazione

Il recesso per qualsiasi causa della maggioranza delle OO.AA. o delle OO.SS., Soci Fondatori, determinerà lo scioglimento dell’E.B.R.A.M.

In caso di scioglimento dell’E.B.R.A.M., o comunque di una sua cessione per qualsiasi causa, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle OO.AA., uno dalle OO.SS. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell’Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Campobasso o del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’E.B.R.A.M.

L’Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istituzione indicate dall’Assemblea stessa, e/o Associazioni e/o Enti aventi la stessa finalità. In caso di disaccordo, la devoluzione saràeffettuata dal Presidente del Tribunale di competenza, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci. 

Art. 22 – Controversie

Le controversie scaturenti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Statuto e dal Regolamento saranno deferite, dopo aver esperito un tentativo di composizione in via negoziale, nonché un successivo tentativo richiesto all’Ente Nazionale dell’Artigianato, alle decisioni di un collegio arbitrale, il cui lodo sarà inappellabile, così composto:

  • un membro designato dalle OO.AA.;
  • un membro designato dalle OO.SS.;
  • Il terzo membro, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dall’ ultima accettazione delle loro nomine.

Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 23 – Integrazioni e Modifiche

Le parti si impegnano sin d’ora ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente statuto che dovessero rendersi in futuro utili o necessarie mediante atti parasociali concordati e sottoscritti da tutti i Soci Fondatori.

Art. 24 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o che fosse in contrasto o non conforme agli Accordi Interconfederali Nazionali e Regionali, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia, ai suddetti Accordi e loro successive modificazioni.