Regolamento Provvidenze Ricovero Ospedaliero

Art. 1) Il Fondo di Sostegno al Reddito interviene con provvidenze a favore dei titolari di aziende artigiane per ricoveri ospedalieri.

Art. 2) Il Fondo di Sostegno al Reddito nei limiti delle risorse dispone l’erogazione di una provvidenza di Euro 25,82 giornalieri a favore degli imprenditori (con esclusione dei primi tre giorni) fino ad un massimo di quindici giorni a titolo di provvidenza da ricovero ospedaliero. Nel corso dello stesso anno all’imprenditore artigiano potranno essere indennizzati al massimo due ricoveri ospedalieri.

Art. 3) Le richieste di interventi dovranno essere inoltrate all’E.B.R.A.M. entro trenta giorni dalla data di dimissione dal presidio ospedaliero. Le domande dovranno essere corredate:

  • Certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane in esenzione di bollo;
  • Certificato del Presidio Ospedaliero;
  • Copia della ricevuta di versamento all’E.B.R.A.M..

Art. 4) Il Titolare dell’azienda alla data di presentazione della richiesta deve avere una anzianità di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di almeno anni uno.

Art. 5) L’E.B.R.A.M. si riserva la facoltà di accertare la rispondenza della documentazione.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione, valutate le richieste pervenute, provvederà all’erogazione delle provvidenze entro 60 giorni.

Art. 7) Annualmente dovrà essere previsto nel Bilancio di Previsione dell’E.B.R.A.M. l’importo per soddisfare eventuali richieste.

Art. 8) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione.

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