Regolamento Assegno Funerario

Art. 1) Il Fondo di Sostegno al Reddito interviene con provvidenze “Assegno Funerario”, a favore dei dipendenti e dei titolari di aziende artigiane in caso di morte per infortunio sul lavoro.

Art. 2) Il Fondo di Sostegno al Reddito nei limiti delle risorse disponibili dispone l’erogazione di un contributo di Euro 1.500,00 per il primo biennio.Tale importo può essere rideterminato  dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3) Le domande devono pervenire all’ E.B.R.A.M. a cura della vedova o dell’erede maggiorenne delegato alla riscossione, entro 60 giorni dal decesso con allegata la seguente documentazione:

  • Certificato di iscrizione all’albo delle Imprese Artigiane in  esenzione di bollo;
  • Copia libro matricola;
  • Stato di famiglia in carta semplice;
  • Copia ricevuta di versamento all’E.B.R.A.M. – Fondo di Sostegno al Reddito;
  • Certificato di morte;
  • Delega alla riscossione con firma autenticata dei figli maggiorenni in assenza del coniuge superstite.

Art. 4) Il titolare dell’azienda alla data di morte deve avere una anzianità di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane almeno di anni uno ed il dipendente di almeno 80 giorni lavorativi alle dipendenze di aziende in regola con i versamenti all’ E.B.R.A.M..

Art. 5) L’E.B.R.A.M. si riserva di accertare la rispondenza di quanto dichiarato.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione, valutate le richieste pervenute, provvederà all’erogazione delle provvidenze entro 60 giorni.

Art. 7) Annualmente dovrà essere previsto nel Bilancio di Previsione dell’E.B.R.A.M. l’importo per soddisfare le eventuali richieste.

Art. 8) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione. 

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