Regolamento per Provvidenze per protesi Oculistiche-Acustiche-Ortopediche-Odontoiatriche

Art. 1) Il Fondo di Sostegno al Reddito interviene con provvidenze a favore dei titolari di Aziende artigiane e dei dipendenti nonché dei loro congiunti moglie e figli a carico per i quali si ha diritto alle detrazioni fiscali all’atto della richiesta.

Art. 2) Il Fondo Sostegno al Reddito nei limiti delle risorse disponibili dispone per:

  1. Protesi oculistiche
    Erogazione di una provvidenza pari al 50% della spesa sostenuta, IVA esclusa, con un massimo complessivo per nucleo familiare di Euro 200,00 ogni due anni.
  2. Protesi acustiche
    Erogazione di una provvidenza pari al 50% della spesa sostenuta, IVA esclusa, con un massimo per nucleo familiare di Euro 250,00 ogni due anni.
  3. Protesi ortopediche
    Erogazione di una provvidenza pari al 50% della spesa sostenuta, IVA esclusa, per il solo apparecchio di protesi con un massimo di Euro 600,00 ogni tre anni.
  4. Protesi odontoiatriche
    Erogazione di una provvidenza pari al 50% della spesa sostenuta, IVA esclusa, fino ad un massimo di Euro 500,00. Il nucleo familiare del titolare e dei dipendenti comunque non potrà superare l’importo complessivo di Euro 800,00 ogni tre anni.

Art. 3) Le richieste di interventi dovranno essere inoltrate all’ E.B.R.A.M. entro 60 giorni dalla data della fattura relativa alla spesa sostenuta.
Le domande per i titolari delle Aziende e per i dipendenti dovranno essere corredate:

  • Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane in esenzione di bollo;
  • Copia libro matricola;
  • Stato di famiglia in carta semplice;
  • Fattura della spesa sostenuta;
  • Dichiarazione di conformità;
  • Copia della ricevuta di versamento all’E.B.R.A.M. – Fondo Sostegno al Reddito;
  • Copia dell’Unico o 730 o Mod. CUD relativo alle detrazioni fiscali per il coniuge e/o figli a carico.

Art. 4) Requisiti: Il titolare dell’Azienda alla data di presentazione della richiesta deve avere una anzianità di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di anni uno e comunque regolarmente iscritto all’atto della richiesta ed il dipendente di almeno 80 giorni lavorativi alle dipendenze di Aziende in regola con i versamenti all’ E.B.R.A.M. ed ancora in forza. La provvidenza può essere concessa anche nel periodo non oltre il sessantesimo giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5) L’ E.B.R.A.M. si riserva la facoltà di accertare la rispondenza di quanto dichiarato.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione, valutate le richieste pervenute, provvederà all’erogazione delle provvidenze entro 60 giorni.

Art. 7) Annualmente dovrà essere previsto nel bilancio di previsione dell’ E.B.R.A.M. l’importo per soddisfare eventuali richieste.

Art. 8) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione.

Modulistica