Regolamento Borse di studio Diplomi di Laurea

Art. 1) Il Fondo di Sostegno al Reddito interviene con provvidenze “ Borse di studio” a favore dei figli dei titolari di Aziende Artigiane e dei figli dei dipendenti che hanno conseguito il diploma di Laurea con punteggio pari e/o superiore a 100/110

Art. 2) Il Fondo di Sostegno al Reddito, nei limiti delle risorse, dispone l’erogazione di un contributo di Euro 600,00 per diploma di Laurea triennale e di Euro 900,00 per gli altri diplomi di Laurea.

Art. 3) Le domande di intervento dovranno essere inoltrate all’E.B.R.A.M. entro il 31 dicembre di ogni anno ed essere corredate di:

  • Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane in esenzione di bollo;
  • Comunicazione di assunzione o attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza oppure certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione con l’indicazione dell’ultima impresa di lavoro;
  • Stato di famiglia in carta semplice;
  • Copia ricevuta di versamento all’E.B.R.A.M. – Fondo di Sostegno al Reddito;
  • Certificato rilasciato dall’Università con l’indicazione del punteggio conseguito;
  • Dichiarazione, in esenzione di bollo, di non aver percepito analoghe provvidenze da altri Enti per lo stesso titolo.

Art. 4) Il titolare dell’Azienda alla data di presentazione della domanda deve avere una anzianità di iscrizione all’ albo delle Imprese Artigiane di almeno anni uno ed il lavoratore di almeno 80 giorni lavorativi alle dipendenze di aziende in regola con i versamenti all’ E.B.R.A.M.

Art. 5) L’E.B.R.A.M. si riserva di accertare la rispondenza di quanto dichiarato.

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione, valutate le richieste pervenute,  provvederà all’ erogazione delle provvidenze entro 60 giorni.

Art. 7) Annualmente dovrà essere previsto nel Bilancio di Previsione dell’E.B.R.A.M. l’importo per soddisfare eventuali richieste.

Art. 8) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione

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