Regolamentazione per calamità naturali

Art. 1) Il Fondo di Sostegno al Reddito interviene, a seguito di danni subiti dalle strutture aziendali conseguentemente a eventi, atmosferici eccezionali e calamità naturali, con quote a favore delle AZIENDE e dei loro DIPENDENTI.
Per eventi atmosferici eccezionali si intendono: uragani, trombe d’aria, fulmini, oltre a grandine, neve, gelo , ecc. quando assumono carattere di particolare intensità.
Per calamità naturali si intendono: terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, incendio.

Art. 2 ) Nei limiti delle risorse disponibili il Fondo di Sostegno al Reddito interviene:

  1. A favore delle Aziende, per il ripristino dell’attività lavorativa, con provvidenze pari al 10% delle spese periziate riconosciute – danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature – con un limite massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di €. 5.000,00 (cinquemila euro).
  2. A favore dei Dipendenti con provvidenze pari a:
    • €. 50,00 (cinquanta euro) per lavoratore dipendente in forza relativamente al 1° giorno di interruzione dell’attività;
    • €. 25,00 (venticinque euro) per dipendente per ogni giorno fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi. La provvidenza erogabile all’impresa, previo accertamento dell’avvenuto pagamento ai dipendenti, non può superare l’ importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di €. 5.000,00 (cinquemila euro).

Art. 3) Le richieste di interventi dovranno essere inoltrate all’ E.B.R.A.M. entro 60 giorni dall’evento.Le stesse per i dipendenti dovranno essere corredate:

  • Copia del foglio presenze relativo al periodo di interruzione dell’attività;
  • Copia libro matricola;
  • Copia accordo sindacale sospensione e/o riduzione attività lavorativa a seguito di calamità naturali;
  • Perizia di valutazione danni sottoscritta da tecnico abilitato;
  • Fatture riferite alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti;
  • Copia della ricevuta di versamento all’E.B.R.A.M. – Fondo Sostegno al Reddito-.

Art. 4 ) L’ E.B.R.A.M. si riserva la facoltà di accertare la rispondenza di quanto dichiarato.

Art. 5 ) Il Consiglio di Amministrazione, valutate le richieste pervenute, provvederà all’erogazione delle provvidenze entro 60 giorni.

Art. 6 ) L’importo massimo da prevedere annualmente nel bilancio dell’E.B.R.A.M. deve essere pari a €. 20.000,00 (ventimila euro).

Art. 7) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione.

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