Note esplicative procedura SINAWEB

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute all’Ente, siamo con la presente a fornirvi ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni FSBA, in sintesi:

Rendicontazione mensilmente delle assenze FSBA entro 30 giorni (anche in caso di zero assenze FSBA):

La rendicontazione è sempre obbligatoria, anche nel caso che i dipendenti nel mese abbiano sempre lavorato.

La rendicontazione dev’essere obbligatoriamente presentata entro e non oltre i 30 giorni di calendario dopo la fine di ciascun mese.

Una pratica che comprende il mese di aprile, ad esempio, deve essere rendicontata entro e non oltre il 30 maggio.

Per rendicontare (browser consigliati: CHROME o MOZILLA; è sconsigliato l’utilizzo di INTERNET EXPLORER) occorre entrare nel

Dettaglio Domanda e nella sezione Assenze cliccare sul pulsante “Calendario rendicontazione” inserire manualmente le effettive ore di assenza di FSBA che il lavoratore ha fatto nei vari giorni del mese; il formato deve essere hh:mm (ore:minuti), anteponendo lo 0 (ZERO) davanti alle ore, ad esempio 07:30 significa sette ore e trenta minuti di assenza FSBA; se un lavoratore non ha fatto assenze FSBA nel mese, va obbligatoriamente rendicontato a zero cliccando sul pulsante situato sopra il codice fiscale del lavoratore, dove quindi si dovrà leggere “Dipendente escluso dalla mensilità”; cliccare su Invia Rendicontazione.

Attenzione: vengono rendicontate esclusivamente le assenze per FSBA. Non vanno rendicontare le presenze e non vanno rendicontate le festività, che restano a carico dell’azienda.

Retribuzione teorica mensile Inserire manualmente per ogni lavoratore il dato dell’eventuale percentuale in caso di part time (valore di default 100% in caso di fulltime) ed il dato della retribuzione teorica mensile. Per retribuzione teorica mensile si intende la retribuzione riferita all’intera mensilità e in caso di part-time la retribuzione va riproporzionata in base alla percentuale del part-time (la cifra può essere arrotondata, il valore è quello che nell’xml dell’Uniemens che si trova nel campo “RetribTeorica”)

Il sistema SINAWEB dovrebbe attivare nei prossimi giorni la possibilità agli utenti Aziende/Consulenti di visualizzare gli importi relativi alle prestazioni nella schermata di rendicontazione delle assenze.

E.B.R.A.M. – ENTE BILATERALE REGIONALE per l’ARTIGIANATO MOLISANO

Via XXIV Maggio n. 65/E-F 86100 Campobasso, tel./fax 0874/438153

E- mail ebram_cb@tin.it

Accordo di consultazione sindacale Il verbale preventivo di accordo sindacale è obbligatorio e dev’essere firmato dall’azienda (titolare o legale rappresentante) e da almeno un organizzazione sindacale (CGIL, CISL o UIL). La firma della parte datoriale (CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI o CLAAI) è raccomandata ma non obbligatoria. Spetta a chi fa domanda di FSBA fare richiesta di consultazione sindacale alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio/settore.

Nell’area riservata di SINAWEB si va in FSBA – Domande e quindi, cliccando su Menù, si può compilare il verbale di accordo per l’azienda interessata: il necessario verbale di accordo sindacale preventivo si compila infatti esclusivamente on line: SINAWEB propone una serie di campi obbligatori da riempire, tra i quali segnaliamo: nome e cognome di chi firma per conto dell’azienda (titolare o legale rappresentante); nome, cognome e sindacato di appartenenza di chi firma il verbale in qualità di rappresentante sindacale. Una volta riempiti tutti i campi obbligatori, il verbale va scaricato (è un pdf), stampato e portato alla firma.

Attenzione: La procedura SINAWEB permette di compilare l’accordo ma non fa inserire la data di stipula che dovra’ essere inserita a mano una volta stampato il modello

Caricare il verbale datato e firmato entro 30 giorni

Una volta che il verbale cartaceo è stato datato, timbrato e firmato (è obbligatoria la firma dell’azienda e di almeno un rappresentante sindacale di CGIL, CISL o UIL), esso va scannerizzato integralmente in un unico pdf completo di tutte le pagine e va caricato prima possibile nella domanda sul sito di FSBA.

Nel caricare dentro il Dettaglio Domanda il pdf completo è obbligatorio indicare, nell’apposito campo che vi propone SINAWEB, la data di firma del verbale preventivo. Va ovviamente indicata la stessa data di firma che è stata scritta sul verbale cartaceo Caricare il modulo di ripresa attività: in FSBA essa è obbligatoria

Al termine di una domanda FSBA è obbligatorio caricare sulla pratica, nell’area riservata del sito di FSBA, il modulo “Dichiarazione di ripresa dell’attività produttiva”. All’art. 15 il Regolamento FSBA dispone: “Al termine del periodo di fermata l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore”.

Ciò significa che se l’azienda cessa l’attività durante il periodo di FSBA richiesto, decade il diritto dei lavoratori a ricevere l’intervento di FSBA; inoltre, se alcune mensilità FSBA sono già state pagate, scatta l’obbligo di restituzione a FSBA.

Nel modulo di ripresa attività la data di ripresa che va indicata dev’essere il primo giorno lavorativo effettivo successivo all’ultimo giorno di FSBA richiesto nella pratica, anche se non usufruito. Il modulo non è valido se non è firmato dall’azienda e se presenta una data compresa nel periodo di FSBA richiesto.

Il modulo va caricato entro 10 giorni di calendario dalla fine del periodo richiesto.

Per caricare il modulo occorre entrare nel Dettaglio Domanda e cliccare sulla sezione Accordo Sindacale; sulla destra ci sono la sezione Documenti Allegati ed il tasto Upload file; cliccando su Upload file apparirà la scritta Ripresa attività, cliccando su tale scritta vi verrà data la possibilità di caricare il pdf del modulo della ripresa, datato e firmato.

Il modulo è reperibile nella sezione modulistica del sito www.fondofsba.it.

Cordiali saluti

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